Lo scorso 28 agosto appare la notizia stampa che “la nave della Go in Sardinia, partita questa mattina da Olbia e attraccata a Livorno non ripartirà per la Sardegna”, con cessazione, di fatto, delle ulteriori tratte di trasporto previste su quella linea.
Si da notizia, contestualmente, della costituzione di un’unità di crisi, per sopperire all’emergenza di migliaia di passeggeri rimasti a terra in Sardegna, gestita dall’Autorità marittima con a capo l'Ammiraglio Nunzio Martello.

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La proposta della Commissione Europea di modifica del Reg. CE n. 261/2004,( v.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0130:FIN:IT:PDF) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli, fa tornare di stretta attualità a quasi 10 anni di distanza dall’emanazione del provvedimento,  l’effettiva situazione dell’andamento dei rapporti vettori-passeggeri.  La recente sentenza Folkerts 2013 della Corte di Giustizia UE di conferma dell’obbligo di  compensazione pecuniaria per ritardo prolungato all’arrivo a destinazione ripropone la questione di un comportamento pro-attivo dei vettori, in termini di fairness e obbligo di correttezza nell’esecuzione del contratto di trasporto,  tale da riconoscere in modo automatico, se evidenti, i diritti dei passeggeri  riducendo il contenzioso a procedure alternative di soluzione delle controversie e dei reclami (procedure ADR ),  con il risultato di accrescere l’affidabilità e la reputazione degli stessi vettori.

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NaveNuovi diritti dall’Europa per i passeggeri  via mare. Una prima riflessione a circa 1 anno dall’entrata in vigore del Regolamento.

 

Il REG. CE 1177/2010: diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

Il 18 dicembre 2012 è entrata in vigore la normativa comunitaria, Reg. 1177/2010 CE, relativa ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare (e vie navigabili interne) ed ai relativi obblighi per i Vettori marittimi, inclusi le Compagnie di Crociere, gli Operatori di terminal e Autorità portuali  in caso di interruzione del viaggio.

Come per il Reg. 261/2004 CE,  regolante l’analoga materia nel settore del trasporto aereo, la prassi operativa condurrà alla formazione di una carta dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.

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