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Pubblicato: 24 Novembre 2013
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Contratto di rete:  un modo innovativo di fare sistema (di programmazione e vendita) per le PMI del settore turistico.

 

Molto spesso una delle remore dei titolari di PMI ad entrare in un consorzio è data dal timore di perdere la propria libertà d’iniziativa; un'altra è costituita dalla cinica considerazione che il consorzio può essere l’espediente per “consorziare” le attività, o modalità di gestione delle stesse, ormai in declino…..

Tuttavia da qualche anno esiste uno strumento giuridico, il contratto di rete,  che consente, senza eccessivi legami di interdipendenza, ed in modo pro-attivo, a piccole-medie imprese di fare sistema verso l’esterno, anzichè farsi concorrenza intestina,  e coordinare un determinato tipo di offerta sul mercato.

 

Il contratto di rete di impresa (Legge 09-04-2009, n. 33 e s.m., v. l. 30-07-2010, n. 122, in relazione con la Decisione della Commissione Europea C-2010-8939) è un contratto tra imprese, che permette alle stesse di assumere una veste comune, unitaria, verso fisco, sistema bancario, fornitori, o distributori, in definitiva, verso il mercato,   pur rimanendo libere e singole.  La nuova Entità di rete opera con la denominazione stabilita nel contratto, nella persona del Presidente;  non è di norma dotata di soggettività giuridica, “rete contratto” * salvo facoltà di acquisto della stessa, ai sensi del d. l. 179/2012 e della relativa legge di conversione, l. 221/2012 (rete soggetto).

La costituzione in rete permette alle imprese partecipanti di godere di agevolazioni fiscali: la sospensione d’imposta,  nel caso di reinvestimento della quota di utili d’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare oppure un credito d’imposta, ai sensi della l. 24-12-2012 (legge di stabilità 2013)  nel caso di investimenti diretti in ricerca e sviluppo o affidamento di tale attività a Università o Enti pubblici di ricerca.

Per le reti di impresa turistiche, in particolare,  sono stati stanziati 8 milioni di Euro. (d.l. 83/2012, art. 66*).  In pratica il sistema d’impresa a rete, è quello che più si attaglia alla realtà imprenditoriale delle PMI turistiche, anche in relazione alla cornice europea che ormai presiede alla stipulazione dei contratti, sul piano del diritto interno e comunitario e alla naturale propensione all’attività internazionale del settore.

Le caratteristiche operative  di tale contratto sono:

1. previsione di un soggetto organizzativo delle imprese aderenti  che  ha l’incarico di operare,  in nome e per conto dei partecipanti,   all’esecuzione del contratto di rete in relazione alle intese raggiunte  (c.d. “mandatario comune”).  Il mandatario agisce in rappresentanza degli altri  imprenditori nelle varie procedure, come quelle con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti l’accesso al credito, quelle per la definizione di contratti con Società acquirenti della produzione ottenuta in rete (mandato comune per accentrare il sistema decisionale nella stipula di contratti con terzi).

2. Indicazione da parte del soggetto organizzativo degli obiettivi d’innovazione ed aggiornamento tecnologico al fine di “implementare”  le conoscenze più avanzate ed “ottimizzare”, in tal modo, le capacità produttive delle aziende aderenti, con individuazione e sviluppo di economie di scala, nonchè di modalità di programmazione e vendita, con relative tempistiche, dell’offerta di prodotto risultante dall’accordo di rete.

3. programma di rete  contenente: a) diritti ed obblighi di ciascun partecipe con riferimento a quanto concordato: miglioramenti  tecnologici di processo e di prodotto; b) politica di produzione e vendita, con relative esclusive; c) durata del contratto, modalità di adesione di altre imprese e ipotesi di recesso.

4. modalità di  concretizzazione dello scopo comune: poteri di rappresentanza  del mandatario comune e partecipazione delle imprese aderenti all’ attività dello stesso; eventuale costituzione  di fondo comune, criteri di conferimento e gestione. Criteri di partecipazione alle economie di scala di prodotto.

Il contratto di rete, infine, necessita di asseverazione** da parete degli Organismi abilitati che cureranno la sussistenza degli elementi qualificanti il contratto e che inoltreranno pari comunicazione all’Agenzia delle Entrate; si rende pertanto estremamente utile per i motivi di cultura aziendale individualistica di cui sopra, godere del supporto di un’associazione di categoria di settore anche nella funzione di catalizzatore della nuova iniziativa.

Genova, luglio 2013

Avv. Salvatore Obino

 

*       d. l. n. 83/2012,  art. 66 – Reti di impresa
1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o piu’ decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità  per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita’ di promozione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, nonche’ le modalita’ di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti derivanti dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
(( 1-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «la delimitazione dei Distretti e’ effettuata» sono inserite le seguenti:
«, entro il 31 dicembre 2012,». ))
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2012, finalizzate allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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v. Cir. Agenzia delle Entrate n. 15/E/2011 e n. 20/E/2013